Art. 1
È costituita Futura Umanità. Associazione per la storia e la memoria del Pci.
Nell’Associazione si ritrovano quanti intendono operare per:
– indagare, far conoscere e diffondere la storia del Pci, il suo contributo alla lotta di liberazione contro il nazifascismo, alla Costituzione della Repubblica e alla costruzione dell’Italia democratica;
– favorire la pubblicazione e diffusione di testi attinenti al Pci, alla sua memoria e alle sue battaglie, ai suoi militanti e dirigenti;
– raccogliere e conservare il patrimonio documentale orale, scritto e audiovisivo, che testimonia la vicenda dei comunisti italiani, il loro impegno politico e sociale, culturale e amministrativo;
– organizzare giornate di studio, convegni, rassegne audiovisive e cinematografiche e altri eventi.
L’associazione, che non ha fini di lucro, persegue i suoi obiettivi mediante attività di ricerca, iniziative editoriali e formative, progettazione, realizzazione e valutazione di programmi comunitari, nazionali e regionali, e mediante ogni altra iniziativa idonea al perseguimento dei suoi scopi, ivi compresa la collaborazione con tutti coloro (singole persone, istituzioni ed enti pubblici e privati) che, in Italia e all’estero, considerino valide le sue finalità.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Roma, attualmente in via Tiberina 74 00188 ; la sua durata è fissata fino al 31 dicembre del 2050.
Il Comitato direttivo potrà spostare la sede sociale purché nell’ambito del Comune di Roma.
Art. 3
L’Associazione potrà compiere, nel rispetto della legge, ogni operazione economica e finanziaria, mobiliare e immobiliare, comunque necessaria per i fini associativi.
Art. 4
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che condividono le sue finalità, nonché le norme del presente Statuto.
Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda d’iscrizione e versare la quota associativa nell’importo stabilito dall’Assemblea (di cui all’art. 7).
Il Comitato direttivo (di cui all’art. 8) accetta o respinge le domande di iscrizione senza obbligo di motivazione.
I soci sono tenuti al pagamento di un contributo annuo e, per esercitare i loro diritti, devono essere in regola con i versamenti.
I soci collaborano a titolo gratuito alle iniziative dell’Associazione. Nel caso in cui l’Associazione, per realizzare specifiche iniziative e ricerche, intenda avvalersi della professionalità dei suoi soci, potrà affidare loro incarichi professionali regolarmente retribuiti.
Art. 5
La qualità di socio si può perdere per recesso o per esclusione. L’esclusione sarà deliberata dal Comitato direttivo nei confronti del socio che svolga attività contrarie o comunque incompatibili con il raggiungimento delle finalità sociali. In caso di recesso o di esclusione, il socio non ha diritto al rimborso della quota sociale, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Avverso l’eventuale esclusione può essere presentato ricorso al Comitato dei garanti (di cui all’art. 10), che delibera nel merito in via definitiva.
Art. 6
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci
b. il Comitato direttivo
c. il Presidente
d. il Segretario
e. il Comitato dei garanti.
L’Associazione può, inoltre, dotarsi di un Comitato scientifico e nominare il Presidente onorario.
Art. 7
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, sentito il Comitato direttivo, almeno una volta l’anno al fine di:
a. eleggere il Comitato direttivo nelle scadenze previste da questo Statuto;
b. esaminare e approvare i programmi di attività annuali e pluriennali;
c. approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
d. procedere alla nomina delle cariche sociali, stabilendone competenze e funzioni in conformità allo Statuto;
e. deliberare su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Comitato direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci;
f. proporre e approvare eventuali modifiche al presente Statuto, previo parere del Comitato dei garanti.
L’Assemblea può essere altresì convocata ogni qual volta il Comitato direttivo e il Presidente lo ritengano necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. La convocazione avviene normalmente per posta (ordinaria o elettronica) o con ogni altro mezzo deciso dal Comitato direttivo, in ogni caso entro e non oltre dieci giorni prima della data stabilita.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti di persona o per delega, tranne quelle concernenti le modifiche allo Statuto, che sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
Il voto è attribuito ai singoli soci personalmente o per delega. Non possono essere conferite più di tre deleghe per ciascun socio.
Di ogni seduta dell’Assemblea viene redatto il processo verbale, sottoscrittodal Segretario.
Art. 8
Il Comitato direttivo è composto da almeno cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci e viene rinnovato ogni due anni. Elegge al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili. Per la realizzazione delle attività il Comitato direttivo può affidare incarichi esecutivi specifici o generali.
Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.
Spetta al Comitato direttivo:
a. curare la esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b. deliberare su tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
c. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati quelli che per Statuto sono riservati agli altri organismi;
d. deliberare in merito alle domande di iscrizione e alle proposte di esclusione di soci;
e. nominare, su proposta del Presidente, un Vice-Presidente.
Art. 9
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Comitato direttivo.Rimane in carica due anni ed è rieleggibile. Rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi e di fronte alle istituzioni italiane e straniere. Presiede l’Assemblea, il Comitato direttivo e il Comitato scientifico, qualora venga istituito. Ha il compito di:
a. convocare il Comitato direttivo e fissarne l’ordine del giorno;
b. verificare l’attuazione delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo e dall’Assemblea dei soci;
c. convocare l’Assemblea dei soci su indicazione del Comitato direttivo;
d. adempiere ad ogni altra funzione demandatagli dagli organismi dell’Associazione.
Su proposta del Presidente, viene nominato dal Comitato direttivo un Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Presidente può attribuire al Vice-Presidente specifiche deleghe.
Art. 10
Il Segretario viene eletto dal Comitato direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica due anni ed è rinnovabile. Svolge funzioni di segretario del Comitato direttivo, provvede all’esecuzione delle delibere adottate e coordina l’attività dell’Associazione, d’intesa con il Presidente.
Art. 11
Il Comitato dei garanti è composto da tre membri scelti tra i soci. Svolge i seguenti compiti:
a. garantire che le attività promosse, realizzate o a cui partecipa l’Associazione non siano in contrasto con quanto previsto dallo Statuto;
b. vigilare sull’oculata amministrazione e la corretta gestione patrimoniale dell’Associazione;
c. formulare pareri in merito alle proposte di modifica dello Statuto;
d. deliberare sui ricorsi relativi all’esclusione di soci.
Il Comitato dei garanti dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.
Per il coordinamento della propria attività il Comitato nomina al proprio interno un Presidente.
Art. 12
Il patrimonio dell’Associazione è costituito :
a. dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
b. da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a. dalle quote sociali;
b. dalla realizzazione di attività culturali, formative e di ricerca;
c. dal ricavato dalla organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
d. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
Art. 13
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, con maggioranza dei due terzi, dall’Assemblea dei soci. Il Comitato dei garanti provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che non potrà essere diviso tra i soci.
Art. 14
Per tutto quanto non è regolato dall’Atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante, valgono le disposizione di legge.