Gianni Ferrara. Dalla Repubblica fondata sul lavoro al Principato dell’uomo solo al comando Perché opporsi alle controriforme di Renzi

  1. – Le riforme (meglio, le deformazioni) costituzionali imposte da Renzi, non soltanto devastano l’assetto costituzionale della Repubblica ma incidono profondamente sul disegno complessivo che la Costituzione repubblicana sancì per la trasformazione economico-sociale dell’Italia. Disegno di lunga durata, certo, non realizzato affatto ma solo avviato sul piano della previdenza, dell’assistenza, dei rapporti di lavoro, ma comunque garantito nei mezzi e nelle forme. Garantito perché, imponendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il libero sviluppo di ciascuno e di tutti, a fondamento della dinamica istituzionale fu posto l’esercizio della sovranità popolare. Esercizio affidato al voto come indefettibile ed efficace strumento di costruzione della rappresentanza. Questa, a sua volta, come espressione dei bisogni, dei progetti di vita, degli ideali delle donne e degli uomini di questo Paese, in quanto elettrici ed elettori del Parlamento, l’organo produttore delle leggi che possono soddisfare appunto i bisogni, assecondare i progetti di vita, realizzare gli ideali dei detentori della sovranità. A condizione però che la rappresentanza sia autentica, che il voto non venga distorto, che il Parlamento resti strumento della sovranità popolare e non esecutore del volere di un capo. Per essere rappresentative, insomma, secondo Costituzione, le istituzioni elettive devono rispecchiare la composizione politica della pluralità degli elettori. Non lo sono altrimenti. Deformare tale pluralità equivale a contraffare il popolo, il detentore esclusivo della sovranità e sottrargliela, appropriandosene. È un crimine contro la democrazia, il massimo.
  2. – Incombe la domanda: come, in quali termini si pone, rispetto a questi principi, il Senato cui mira il disegno di legge costituzionale che è in via di definitiva approvazione? Quale è la rappresentanza sulla quale poggerebbe? L’articolo 1 gli riconoscerebbe quella “delle istituzioni territoriali”, una rappresentanza di enti, delle Regioni-Enti e dei Comuni-Enti. Una rappresentanza conseguente all’elezione, da parte dei Consigli regionali, di consiglieri regionali e di sindaci, uno per Regione, eletti al Senato, questi sindaci, non dai consigli comunali ma da quelli regionali. Questi senatori – 21 su 95 – rappresenterebbero i comuni ove furono eletti sindaci o i consigli regionali che li eleggono al Senato? Domanda analoga suscita il disposto del quinto comma dell’art. 2, secondo cui i Consigli regionali dovrebbero eleggere i senatori di loro spettanza “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri” in occasione del rinnovo degli organi di provenienza. Ma è formula quanto mai ambigua. Resta certa la derivazione degli eletti dai Consigli regionali. Ma non le modalità. Come interpretare il termine “scelte” degli elettori? Scelte della maggioranza di essi? Scelte distinte, articolate? Ad interpretarla dovrebbe essere la legge bicamerale prevista per regolare “le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri e i sindaci”, fatalmente destinata anch’essa, per derivazione, a sollevare questioni interpretative dottrinali e giurisprudenziali gravi.
  3. – Nel mentre dottrina e giurisprudenza provvedano, si può però constatare la doppiezza di tale rappresentatività. Ambigua tra gli interessi della Regione come ente e Regione come comunità, ingannevole per ciascuna delle due entità. Non si sfugge dalla logica delle istituzioni. La derivazione duplice della rappresentanza porterebbe ad assemblare gli interessi dei comuni con quelli delle regioni. Interessi che sono istituzionalmente distinti dalla rispettiva autonomia istituzionale e talvolta contrapposti. Non possono che conseguirne effetti perversi per la loro rappresentanza all’interno del Senato. Perché si spezza nei contenuti, disperdendosi o neutralizzandosi. Non può, comunque, che risultarne compressa. Si consideri poi che, per i sindaci eletti al Senato, la derivazione è addirittura triplice. Si deve quindi constatare che è stata negata una evidenza concettuale ed empirica, quella derivante dalla rispettiva autonomia degli enti territoriali che preclude una loro rappresentanza congiunta. Imporla normativamente, quindi, è lo stesso che mistificarla.
  4. – Priva di ogni motivazione decente, spiegabile solo come offa per ottenere l’astensione dal rinvio alle Camere ai sensi dell’art. 74 della Costituzione del testo del disegno di legge costituzionale, è poi la modifica dell’articolo 59, con cui si attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di nominare, per i sette anni del suo mandato, cinque senatori, senza il vincolo della loro alta qualificazione sociale, scientifica, artistica e letteraria. Senza tale vincolo, senza una qualificazione culturale o sociale, chi e cosa verrebbero a rappresentare questi cinque senatori? Del Presidente della Repubblica? Ma in quale delle sue attribuzioni? In quella di Capo dello stato il cui titolare è nella pienezza delle sue funzioni? È poi decentemente ipotizzabile una rappresentanza della “rappresentanza dell’unità nazionale”, cioè del principio, valore, fondamento, etico e storico, dell’Italia? Se per tutti gli altri eletti al Senato la rappresentatività è mistificata, per questi è introvabile. È altrettanto introvabile una qualche motivazione giuridica o politica o anche di altra dignità per una tale attribuzione di potere al Presidente della Repubblica.
  5. – Risulta quindi del tutto evidente che non è affatto la rappresentatività quella che Renzi vuole intestare ai membri del Senato. È altro. Risulta dalla configurazione operata dell’organo Senato deformato e corrisponderà esattamente al ruolo che eserciteranno i consiglieri-senatori e i sindaci-senatori nella realtà istituzionale futura. Il ruolo di tramite politico-clientelare tra governo da una parte e regioni e comuni, e questi come enti e come comunità, per l’erogazione contrattata delle risorse. Risorse in cambio di consenso.
  6. – Anche l’autoritarismo ha la sua logica, quella di rovesciare, assieme ai principi, i ruoli, le funzioni, gli status. Eletti dai consigli regionali per rappresentare al centro del potere statale le domande della comunità nazionale articolata negli enti territoriali, i membri del Senato renziano assumeranno ruoli, funzioni, e status di agenti del governo per estrarre il consenso a favore di chi detiene il potere statale. Ne conseguirà ineluttabilmente l’estraneazione del Senato italiano dalla categoria delle istituzioni autenticamente rappresentative e la sua collocazione tra gli organi elettivi di uno stato post-democratico, rectius: non democratico.
  7. La farsa della rappresentanza del Senato renziano, per essere ambigua, mistificata, neutralizzata, riversa se stessa sul sistema parlamentare. È errato ritenere, come autorevolmente pur si afferma, che la cosiddetta riforma del Senato debba essere considerata di per sé, autonoma dalla configurazione dell’altro ramo del Parlamento. È errato perché, superato il bicameralismo uguale, quello diseguale resta. E il deficit di rappresentatività del Senato deformato dalla riforma, congiungendosi Senato e Camera nella composizione dell’organo Parlamento, si congiunge, a sua volta, con quello che trova, trova il deficit di rappresentatività della Camera. Lo trova non a causa della derivazione degli eletti, ma nel contenuto della legge con cui i deputati verrebbero eletti, nell’Italicum. E, nell’Italicum, lo trova innanzitutto e soprattutto nel “premio di maggioranza”, l’ultimo nato dalla madre legge Acerbo.
  8. La verità di tal premio va rivelata e ribadita. Cosi come l’enormità della contraddizione con i principi fondamentali della Costituzione, con la minima concezione della democrazia e la legge elettorale approvata in sostituzione del porcellum riproducendone però sfacciatamente le incostituzionalità accertate dalla Corte. Incostituzionalità che riveste e imbelletta con sguaiata volgarità. Nulla e nessuno però può nascondere che l’Italicum infrange i fondamenti della democrazia rappresentativa e mira a dissolverla.
  1. Infatti, conculca il diritto di scegliere chi votare come proprio rappresentante in Parlamento. Nelle “20 circoscrizioni elettorali suddivise nell’insieme in 100 collegi plurinominali”, i capilista, se la lista che capeggiano otterrà seggi, risulteranno automaticamente eletti, eletti senza essere stati votati. Così i deputati “nominati” dai capipartito risulteranno tanti quante saranno le liste che otterranno seggi. Quelle che di seggi ne conquisteranno uno solo, lo troveranno già scelto.
  1. Rinnega poi il principio di uguaglianza prevedendo il “premio di maggioranza”. Va ripetuto mille volte quello che è questo “premio”: un dispositivo che prescrive la falsificazione della volontà del corpo elettorale mediante la manipolazione del risultato dei voti espressi. In qualsiasi pluralità umana organizzata, la maggioranza dei voti si identifica nella loro metà più uno. Il “premio di maggioranza” non è attribuito a chi questi voti li ha acquisiti ma a chi non li ha acquisiti. Rovescia il principio di maggioranza conferendo ad una minoranza, sol perché ha ottenuto un solo voto in più di ciascuna altra, una quota di seggi parlamentari che spetterebbero alle altre minoranze. Si traduce quindi in un privilegio per una delle minoranze rispetto a tutte le altre. Privilegio che comporta disconoscimento di voti validi e sottrazione di seggi alla maggioranza reale, reale perché composta dalla somma delle liste votate, esclusa la minoranza privilegiata. Quella a cui il corpo elettorale ha negato di diventare maggioranza ma contro la volontà popolare ne acquista il potere. Un’assurdità, una illogicità manifesta.
  1. Ma l’Italicum è vorace. Non solo assegna 340 seggi alla lista che ottiene il 40 per cento dei voti (88 in più di quanti le setterebbero). Ma, al secondo turno, che interviene se nessuna lista ha ottenuto il 40 per cento dei voti al primo turno, col ballottaggio tra le due liste più votate, attribuisce comunque questi 340 seggi. Li attribuisce a quella delle due liste che ha ottenuto più voti dell’altra. Perciò anche ad una lista che di voti ne può aver avuto il 35 per cento, il 30, il 20 …

Come se non bastasse e come non fosse platealmente evidente, l’Italicum, comunque, dissolve la democrazia rappresentativa stravolgendo la forma di governo e declassando il ruolo del Presidente della Repubblica. Perché trasforma l’elezione al Parlamento in elezione del “primo ministro, capo del governo”, la doppia denominazione che definiva la forma di governo vigente in Italia dal 3 gennaio 1925 al settembre 1943.

  1. – L’inventore dell’Italicum, il politologo D’Alimonte, sostiene che il mostriciattolo che ha inventato realizza l’elezione diretta del premier ma non modifica la forma parlamentare di governo. Affermandolo o finge di non sapere o ignora che la forma parlamentare di governo si identifica nella responsabilità del governo nei confronti del parlamento, organo della rappresentanza politica che esprime la sovranità popolare. Rappresentanza cui l’elezione diretta del premier sottrae tutti i poteri trasferendoli proprio al premier e rendendolo anche dominus nelle elezioni degli organi di garanzia, Presidente della repubblica, Corte costituzionale, Csm.
  1. – Questa radicale mutazione della forma di governo nel suo opposto e questa oscena mistificazione di una qualche ipotesi di democrazia si connettono quindi esattamente con la deformazione del Senato. Insieme vanificano l’arma indefettibile che la democrazia dona ai cittadini, il voto. Svuotano la rappresentanza politica. Subordinano il Parlamento al governo. Soffocano la sovranità popolare. Investono di tutto il potere una persona sola.
  2. – Ha una ricaduta specifica, la deforma renziana. È quella che schiaccia le conquiste di civiltà che il costituzionalismo democratico ha immesso nella nostra come in tutte le Costituzioni del secondo dopoguerra. A Costituzione invariata, è con legge, quindi con atto del Parlamento, perciò dalla rappresentanza parlamentare, se eletta con legge elettorale costituzionalmente corretta, che il corpo elettorale, come organo del popolo sovrano, agisce, orienta, decide. È da parte della rappresentanza parlamentare, quindi, che si determinano i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (sottolineo “sociali”) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” in base all’art. 117, lettera m, della Costituzione. Svuotando il Parlamento della rappresentanza, subordinandolo al governo, distorcendo il voto popolare in elezione del capo, è con legge trasformata in editto dettato dal capo che saranno determinati invece i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La sovranità popolare sarà ridotta a strumento per eleggere il capo cui sottostare e cui ubbidire.